Diplomi, Attestati e riconoscimenti C.O.N.I.

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DIPLOMI, ATTESTATI E  RICONOSCIMENTI C.O.N.I.


Molto spesso ci si imbatte in corsi di formazione tecnica proposti da parte di Associazioni, A.S.D, Enti vari, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive del C.O.N.I..

Ma come stanno effettivamente le cose? Qual’è il valore di questi titoli? Sono effettivamente tutti riconducibili al C.O.N.I.? Cosa è valido in caso di contenzioso a vario titolo?

TITOLI ( Diplomi/Attestati /Brevetti)

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo (quote sociali d’adesione, o altro) i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica, devono essere svolti con la presenza di un Istruttore Qualificato specifico per disciplina.
L’Istruttore Qualificato per disciplina è solo quello in possesso di Brevetti/Diplomi rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o titoli accademici, come la laurea in Scienze Motorie ma, in tal caso, sono da considerarsi professionisti e non semplici Istruttori.
I suddetti Brevetti/Diplomi, per avere validità legale, devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
L’associazione “X” poichè affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I., rilascia attestati di formazione sportiva.  In questo caso, il C.O.N.I. non ha autorizzato tale formazione, non avendola istituzionalmente organizzata e gestita, pertanto in questo caso il titolo non ha valore Legale certificabile se non all’interno della stessa organizzazione che l’ha rilasciato.

Come faccio a sapere se questo accade? facile, vado sul sito dell’ente, leggo lo statuto, chi è il presidente e controllo se sul Diploma è riportata la firma dello stesso, o di chi ha svolto il corso.
Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionale E.P.S. (OpesItalia, Csen, Acsi, Asi, Endas, Libertas ecc): sono enti riconosciuti dal C.O.N.I, essi sono deputati alla promozione e all’avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica.

Gli E.P.S. Possono fornire Formazione Tecnica Sportiva.

Gli enti di Promozione possono rilasciare attestati/diplomi riconosciuti e validi nell’ambito del sistema organizzativo degli enti di promozione stessa. In questo caso non sono autorizzati a dichiarare che la loro formazione sia riconosciuta dal C.O.N.I.

Quando gli “E.P.S.” operano sotto Patrocinio del C.O.N.I., il Brevetto/Diploma viene rilasciato direttamente dal C.O.N.I. o dalla sede Nazionale (non regionale) dell’ente di promozione stesso con il logo del C.O.N.I. Autorizzato. Altresì, con specifica convenzione gli E.P.S. possono richiedere patrocinio del C.O.N.I. Regionale, ma per essere valido e riconosciuto deve essere comunque rilasciato dal Nazionale dell’E.P.S..

In sintesi, gli Attestati/Diplomi/Brevetti rilasciati da E.P.S. “Regionali” non hanno valore legale se non vidimati, comunicati, e autorizzati dalla sede Nazionale E.P.S.

Le A.S.D. (associazioni sportive dilettantistiche) le A.C. (associazioni culturali) non potranno “MAI” rilasciare titoli con valore Legale/Fiscale certificabile, se non validi esclusivamente all’interno del proprio circuito associativo.
Federazioni, Associazioni ed Enti che in Italia propongono formazione NON A MARCHIO E/O RICONOSCIMENTO C.O.N.I., avranno solo valore PRIVATISTICO.

(Significa che per tutti i corsi proposti da Associazioni, pur se affiliate a federazioni o Enti di Promozione Sportiva,  queste non sono Autorizzate a rilasciare per conto di C.O.N.I. alcun titolo abilitante, nè tale titolo può essere approvato, riconosciuto e spendibile come Approvato dal CONI.)

 

FORMAZIONE  

Regolamento degli E.P.S., approvato dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, al Titolo 1, Art. 2:
“ATTIVITA´
Gli EPS promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali secondo la seguente classificazione:
a) MOTORIO-SPORTIVE
1) A carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.
2) Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, previa stipula di apposite convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI.
b) ATTIVITA´ FORMATIVE
Indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell´ambito associativo dell´Ente fatti salvi i casi in cui l´Ente abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.”

Ciò detto, risulta chiaro che in materia di FORMAZIONE gli E.P.S. hanno PIENA FACOLTA´ di OPERARE secondo quanto STABILITO DAL C.O.N.I. E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
In questo ambito così delicato dove non è sempre facile orientarsi, a causa purtroppo di molta disinformazione, quando non improvvisazione, al fine di REGOLAMENTARE la formazione per tutelare istruttori, insegnanti, operatori ed allievi, occorre partire da due requisiti base fondamentali:
– la definizione di “Istruttore Qualificato” appartiene solo a chi ha conseguito il diploma dell´Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o la Laurea in Scienze Motorie;
– la definizione di “Istruttore di Specifica Disciplina” appartiene solo a chi ha conseguito l´abilitazione corrispondente rilasciata dalle FSN, EPS o DSA riconosciuti dal C.O.N.I.

Ne consegue che: per svolgere attività di insegnamento sportivo in A.S.D. affiliate ad un EPS/FSN riconosciuto dal C.O.N.I., fatto salvo il caso dell´istruttore qualificato,  E' NECESSARIO POSSEDERE LE QUALIFICHE RILASCIATE DAGLI ENTI STESSI, in quanto le uniche valide e riconosciute dalle leggi vigenti sul territorio nazionale;

Uno strumento interessante per gli operatori (sia allievi che insegnanti) di ogni disciplina è il PASSAPORTO SPORTIVO o TESSERINO TECNICO, da rinnovare ogni anno, che attesta il percorso sportivo e formativo, registrando corsi, esami, stages, ecc, secondo i livelli formativi raggiunti. In questo modo si può documentare, attraverso tutti i vari passaggi formativi effettuati, il livello finale raggiunto, per gli usi consentiti dalla legge, ad es. per i crediti formativi scolastici.