Lame ... Coltelli ... Pugnali meglio chiarire

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Si può portare un coltellino svizzero in tasca o un cutter?

Si può portare un coltellino svizzero in tasca o un cutter? La risposta è no, salvo che non vi sia una valida ragione o che, ovviamente, non si abbia il porto d’armi. Lo dice la Cassazione in una recente sentenza e soprattutto lo dice la legge.

La normativa è molto chiara: «Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona».

Questo significa che girare con una lama in tasca costituisce reato. Si potrà dire che c’è gran differenza tra un coltello (magari da macelleria) e un cutter o un coltellino svizzero. Questi ultimi non nascono come armi ma come oggetti per l’intaglio, il fai da te, la cucina e il campeggio. E si potrà anche dire che le lame sono molto piccole, a volte insignificanti. Ma ciò non basta: non è la lunghezza della lama a fare il reato ma l’esistenza della lama stessa, a prescindere dalla sue dimensioni.

Chi viene trovato con un coltellino multiuso con tutta l’attrezzatura del picnic non potrà essere incriminato. Ma se mancano tutti gli altri oggetti tipici della scampagnata, allora è possibile contestare il reato. Il fatto che il coltellino sia di quelli multiuso e che, pertanto, oltre alla lama (piccola), contenga altri utensili come forbici, cacciavite, cavatappi o perforatore – che sono di per sé armi – potrebbe far ritenere di non commettere alcun illecito. Ma non è così. Il fatto di possedere un coltello multiuso non ne legittima automaticamente il trasporto. Facile altrimenti sarebbe dotarsi di un coltello che funga anche da portachiavi per giustificarne il trasporto.

E se il coltello non è dotato di lama perché ormai inoffensiva per via dell’uso e del tempo? In questa ipotesi, occorre una valutazione dello specifico caso: non c’è dubbio infatti che girare con una lama che non taglia – e che pertanto non rientri neanche nel novero delle lame – non possa essere oggetto di contestazioni.

Quindi è necessario che l’eventuale utilizzo, fuori dalla propria dimora, di un coltello – di qualsiasi specie e dimensione sia – venga adeguatamente motivato alle autorità in caso di controllo. Anzi, come spiega la Cassazione, se una persona viene trovata a portare un coltellino svizzero in tasca o un cutter in un luogo affollato, come ad esempio una piazza o una stazione ferroviaria, la pena è ancora più grave. E questo perché il pericolo per l’incolumità pubblica è ancora più evidente.

Pena ancora più severa per chi viene trovato più volte con una lama in tasca. In tal caso, non è neanche possibile applicare la causa di giustificazione della particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale. E ciò perché l’assoluzione, in tali casi, è possibile solo quando la condotta non viene reiterata.

È legale portare fuori di casa un coltello a condizione che se ne possa giustificare l’uso e la situazione sia tale da non generare il sospetto che possa essere usato per ferire o uccidere.

Contrariamente a quanto spesso si crede, non esiste più una dimensione minima della lama sotto la cui soglia è lecito portare il coltello con sé, non considerandosi lo stesso come un’arma. Al contrario, anche una lama di ridottissime dimensioni, come ad esempio quella di un coltellino svizzero o “a scatto” può essere il presupposto per contestare il reato nei confronti del possessore.

Quindi, l’elemento di distinzione lo fa solo la possibilità di giustificare il possesso del coltello. Quando, infatti, il cittadino è in grado di fornire idonee giustificazioni sulle ragioni per cui circola con un coltello nella tasca o nello zaino, e tali giustificazioni risultano credibili, non vi è alcun reato.

 

Portare con sé un coltello in un luogo pubblico

A riguardo la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, che portare con sé un coltello in un bar integra il reato di porto ingiustificato di armi. Lo stesso dicasi nel caso in cui il possessore sia un soggetto con numerosi e rilevanti precedenti penali che trasporta l’arma in un luogo pubblico molto frequentato. Secondo i giudici, infatti, è possibile conservare nella tasca un coltello solo per motivo giustificativo, quello cioè giustificato da particolari esigenze del possessore. Tali esigenze devono però essere credibili, ossia perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura ed alla normale funzione del coltello, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento. Si tratta di una serie di parametri che valuterà, caso per caso, il giudice.

Il reato di porto abusivo di coltello non sussiste quando vengono trovati degli strumenti nell’autovettura (come appunto: un coltello da cucina e un bastone di legno) ed il titolare in quel momento si trova a casa.

Integra invece il reato di porto d’arma in luogo pubblico il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un’autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l’agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l’arma sia materialmente portata addosso.

Insomma si può portare con sé un coltello solo se vi è una giusta causa. Non rileva poi che il coltello sia davvero tale oppure si tratti di un temperino o di un coltello con la lama smussata. In tal ultimo caso, infatti, si parla pur sempre di «arma impropria» ossia di un oggetto destinato ad altri scopi ma comunque in grado di far male e ferire. Sono armi improprie gli strumenti, anche se non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l’offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere. Secondo una sentenza, integra il reato di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, di strumento atto all’offesa personale il fatto di chi, in occasione del carnevale e intenzionato a colpire i passanti, circoli per le vie cittadine munito di bastone o manganello di plastica dura, atto ad offendere efficacemente (c.d. bastone di carnevale).

La legge non stabilisce una lunghezza determinata della lama, al di sotto della quale portare con sé un coltello sia lecito e oltre la quale sia invece reato. Ciò che conta è l’uso che del coltello, indipendentemente dalle sue dimensioni, si possa fare. Ci si spiega meglio.

Il coltello è considerato dalla legge uno strumento atto a offendere o arma impropria, con ciò intendendo che la sua naturale destinazione non è l’offesa, ma il taglio di materiali vari; tuttavia esso può anche essere utilizzato, impropriamente, come arma.

In quanto arma impropria, dunque, il coltello può essere liberamente tenuto in casa e, fuori casa, si può portare solo se esiste un giustificato motivo.

Per giustificato motivo si intendono le esigenze di chi porta con sé il coltello, esigenze che vanno valutate caso per caso, in base alle caratteristiche del coltello ed alla personalità del suo possessore.

Si pensi ad esempio al camionista che porta con sé un coltello da cucina per prepararsi il pranzo, oppure ad una famiglia che porta con sé un coltello per prepararsi dei panini durante un picnic: nessuno potrebbe contestare loro il possesso del coltello nell’abitacolo del camion, o nel cestino del picnic e ciò sia che si trattasse di un coltellino svizzero, sia che che si trattasse di un coltello da cucina con lama da 12-14 cm; diversamente non sarebbe altrettanto giustificabile il possesso degli stessi coltelli predetti nello zaino di un ragazzo che passeggia in città.

Ciò che dunque rende lecito o illecito il possesso di un coltello non è la lunghezza della sua lama, ma la ragione che lo giustifica.

Un tempo era considerato lecito il possesso di coltello con lama di lunghezza inferiore ai 4 cm. Questa previsione è stata però superata la una legge introdotta nel 1975 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che hanno imposto come unico parametro quello del giustificato motivo.

Diversamente dal coltello è considerato una vera e propria arma il pugnale: esso infatti è dotato di doppia lama e di punta acuminata, dunque la sua destinazione è necessariamente l’offesa.

Il pugnale è dunque considerato arma propria, va sempre denunciato alle forze di Polizia e non ne è mai consentito il porto.

Vi sono solo due casi in cui è possibile portare con sé un pugnale:

quando si tratta di pugnale da sub, ovviamente quando il possesso è giustificato da attività di pesca subacquea;

quando è in dotazione alle Forze dell’ordine al pari di un’arma da sparo.

La distinzione tra pugnale e coltello è importantissima in quanto il possesso ingiustificato di coltello è considerato contravvenzione e punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni  e con il pagamento di un’ammenda da 1000 a 10.000 euro; il possesso di un pugnale, invece, è considerato porto abusivo d’armi, reato punito con l’arresto da 18 mesi a 3 anni.