Collezione Armi

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La Collezione di Armi

Esistono due tipologie di licenza di Collezioni di Armi:

  • Collezione di armi comuni
  • Collezione di armi antiche, rare e di importanza storica

La collezione di armi comuni, si richiede quando si intende detenere un numero di armi superiore a 3 armi comuni e/o 12 armi sportive;

La collezione di armi antiche, invece, si richiede quando si intende detenere un numero di armi superiori alle 8 armi antiche.

 

  • Collezione armi comuni da sparo.

Affinché il titolare di licenza ottenga il predetto Titolo di Polizia NON è necessario essere in possesso di porto d’armi e tanto meno è necessario averlo mai conseguito difatti, agli aspiranti collezionisti NON è richiesta l’abilitazione al maneggio delle armi. Il collezionista di armi viene visto (dal legislatore), come colui il quale intende collezionare armi, senza per questo, doverle maneggiare in condizioni di sparo.   

In effetti, chi ha una collezione di armi NON può detenere munizionamento del calibro di armi inserite in collezione. Questa limitazione, in realtà, è da considerarsi “superata” nel momento in cui si detenga un’arma, fuori collezione, del medesimo calibro di quella collezionata.

La collezione armi comuni è legata ai locali destinati alla detenzione della collezione, infatti essi devono avere dei requisiti oggettivi previsti dalla legge. L’Autorità di P.S. Interverrà con delle prescrizioni sui locali, quali:

  • impianto di allarme;
  • portoncino di sicurezza in sostituzione di una classica porta da interni;
  • armadi di sicurezza della capienza idonea a contenere la armi in collezione;
  • grate in ferro alla finestra.

(Questo elenco è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo poiché l’Autorità di P.S. nell’ambito delle proprie valutazioni potrebbe ritenere necessarie ulteriori prescrizioni o, al contrario ritenerne superflua qualcuna elencata).

Con l’entrata in vigore dell’art.5 del Decreto 104/2018 il collezionista può utilizzare le armi in collezione( cosa non ammessa precedentemente)  ogni 6 mesi, con NON più di 62 colpi, per le PROVE TECNICHE fermo restando l’obbligo dell’avviso di trasporto (anche se in possesso di porto d’armi in corso di validità) a condizione di essere in possesso della capacità di cui all’art.8 legge 110/75.

(La capacità di cui all’art.8 si ottiene previo esame con esito positivo, sostenuto dinanzi la Commissione Tecnica incaricata dalla Prefettura).

Poiché nell’art.8 viene citato anche il “porto d’armi” oltre le licenze di fabbricazione, riparazione e vendita armi comuni, e, come noto, per ottenere un porto d’armi NON è richiesta la capacita tecnica, bensì l’idoneità al maneggio delle armi rilasciata presso un T.S.N., qualcuno ritiene di poter interpretare, in maniera molto elastica, questa specifica ritenendo sufficiente avere il porto d’armi valido.

 

*Collezione armi antiche, rare artistiche e di importanza storica.

Art. 6 Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982

“Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica. 
Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall’ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell’esperto di cui all’art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.

Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all’art. 2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti;

sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.”

Quindi si desume che sono armi antiche quelle costruite entro il 01.01.1890 e, se costruite dopo, NON devono riportare alcuna modifica rispetto al progetto originale neanche per materiale costruttivo o tecniche di costruzione.

Per le armi rare non c’è bisogno di molte spiegazioni, le armi artistiche sono quelle che potrebbero essere state prodotte recentemente ma con particolari finiture e/o incisioni tali da renderle “artistiche” appunto mentre le armi di importanza storica, ad esempio, sono quelle legate ad un particolare avvenimento di rilevanza storica.

COLLEZIONE ... 

norme Legge 110 del 18 aprile 1975 art. 10 TULPS art.31 e 32 DPR 311/2001 e DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104

Le norme sulla detenzione delle armi limitano a tre armi classificate comuni, dodici classificate sportive e otto armi antiche. (per quella da caccia non vi è limite)

 
Chi, per qualsiasi motivo, desidera detenere un maggiore quantitativo di queste armi deve per forza richiedere il rilascio della licenza di collezione.

La licenza di collezione di armi, nata per collezionare vecchie armi di interesse storico oggi è un valido aiuto per tutti coloro che amano le armi e vogliono collezionarne vari tipi anche se non di interesse storico o collezionistico ma solo per semplice passione.

La licenza di collezione diventa cosi un escamotage utile a superare il vincolo dei limiti alla detenzione delle armi. Il DPR 311 del 28-05-2001 afferma che la licenza si può richiedere anche per una sola arma.

Delle armi antiche, cioè quelle prodotte prima del 1890 o riproducenti armi prima dello stesso anno ma prodotte entro il 1920, ne è consentita la detenzione fino ad otto, da denunciare (ex.art.38 del T.U.P.S.), quindi la collezione può essere richiesta per queste solo se in numero superiore. Lo stesso vale per le armi sportive e quelle comuni non da caccia.

Se si possiedono più di tre armi comuni o dodici armi sportive si dovrà richiedere la licenza di collezione altrimenti si è costretti ad alienare l'arma in eccesso.

Ma il collezionista può anche richiedere la licenza di collezione anche senza avere alcuna arma denunciata e detenuta, cioè collezionare semplicemente senza alcun interesse all'uso o allo sport del tiro. (si può avere la collezione anche senza essere mai stato titolare di P.dA.)

Le armi da caccia invece possono essere detenute in numero illimitato, spesso è inutile richiedere la licenza di collezione per quelle armi (ad es: le ex ordinanza) in quanto sono anche esse armi per uso venatorio quindi detenibili in numero illimitato. Nulla però vieta di chiedere la licenza di collezione e fare inserire tali armi nella collezione, tanto più che le ultime norme prevedono che le armi lunghe classificate B7 non sono più considerate da caccia.

La validità della licenza di collezione è permanente: DPR 28 maggio 2001, n. 311, ma può essere ritirata dal Prefetto per ragioni di pubblica sicurezza.

La circolare del Ministero Circolare 557/PAS.755-10171(3) chiarisce l'esistenza di due ben distinte licenze di collezione:

una Licenza per armi antiche, artistiche o rare, l'art. 6, comma 3, del D.M. 14 aprile 1982, questo definisce antiche le armi costruite anteriormente al 1890. Le armi di modello anteriore al 1890, ma fabbricate tra il 1890 e il 1920, rientrano nella definizione di "armi rare di importanza storica".

 

Una seconda licenza per armi comuni è quella tra cui rientrano tutte le armi prodotte dopo il 1890 che non siano repliche anteriori al 1920. Per questa ultima ogni variazione in aumento del numero di armi in collezione deve avere preventiva approvazione del Questore, perchè come spiegato nella circolare possa controllare che sia effettivamente un’arma comune, che non sia un "doppione" di altra già in collezione e che i dispositivi di sicurezza adottati nel luogo di detenzione siano idonei alla quantità di armi detenute.

Come detto sopra ogni Questura adotta un proprio modus operandi a cui ci si deve attenere, seguendo le disposizioni del Ministero. Il collezionista dovrebbe innanzi tutto scegliere l'arma presso l'armiere, quindi richiederne l'inserimento in collezione e solo dopo aver avuto il benestare, provvedere a inserire fisicamente l'arma insieme alle altre, quindi provvedere all'acquisto. E' però impossibile chiedere la detenzione in collezione di un arma che ancora non si possiede, visto che le denunce di detenzione sono comunicazioni e che le armi elencate nelle licenze di collezione sono anche già detenute, quindi è prassi più comune acquistare l'arma ed entro le 72 ore imposte dalla legge, denunciarne il possesso e la volontà di inserirla in collezione.

La richiesta di rilascio deve essere accompagnata dai documenti comprovanti l'idoneità a detenere armi (porto d'armi valido o altro documento similare), la collezione è soggetta a prescrizioni di sicurezza dettate dalla Questura locale che si basano sul quantitativo di armi denunciate, il luogo di detenzione, ecc. In base a questi parametri la Questura impone l'uso di particolari accorgimenti per la detenzione della collezione in sicurezza, ad esempio antifurti, armadi blindati, ecc.. Per evitare che al crescere della collezione ci si trovi di fronte a delle obbiezioni da parte del Questore, sarebbe opportuno richiedere le prescrizioni per un numero di armi sufficiente anche se non ancora in essere nella collezione.

Il recente DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 consente il trasporto e l'uso delle armi collezionate con la seguente prassi:

 
Art. 5: "il titolare di licenza di collezione, in possesso di regolare PdA, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. "

Con questo articolo viene consentito provare la stessa arma detenuta in collezione ogni 6 mesi, chi possiede 6 armi in collezione potrà ogni mese recarsi al poligono per provarne una e dopo sei mesi ricominciare dalla prima; più armi si avranno e più possibilità di trasporto e prova si avranno. Pu essendo vietato detenere in collezione più di un arma dello stesso modello, con circolare del 15.10.96 Piot. 559/C-50.64 39-E-85 il Ministero esprime quanto segue:

‘Premesso quanto sopra, Questo Ministero, sentito anche il parere della Commissione consultiva centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell'art. 10, comma VI, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello d'arma, ritiene che pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni e i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma.
Prot.559/C-50.6439-E-S5 Data Roma 15.10.96?’

è quindi possibile detenere più armi dello stesso modello purchè abbiano differenze che ne determinino una specie di modello a sé, perchè ha marchi distintivi diversi o è stata prodotta da altro arsenale o fabbricante.

*ARMI DA GUERRA

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105) Articolo 10)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.