Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 ..A6,A7 e A8

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Tratto da ARMI E TIRO ..

Con la Gazzetta ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che recepisce la direttiva 2017/853 in materia di armi. Rispetto alla bozza circolata nel giorno della votazione del documento del consiglio dei ministri, vi sono alcune significative conferme ma anche alcune difformità significative: una fra tutte, la più importante, è costituita dal fatto che l’obbligo di essere “tiratori sportivi” per poter detenere le armi di categoria A6 (demilitarizzate) e A7 (armi a percussione centrale con caricatore superiore a 10 colpi per arma lunga e 20 per arma corta) riguarderà chi ha acquistato tali armi dopo il 13 giugno 2017, anziché dopo l’entrata in vigore del decreto (prevista per il 14 settembre). Confermato il “rialzo” del limite dei colpi per i caricatori con obbligo di denuncia, che passa da 5 colpi per carabina e 15 per pistola a rispettivamente 10 e 20 colpi. Confermato il passaggio da 6 a 12 per le armi sportive detenibili (le comuni restano 3). Confermata la possibilità di testare a fuoco fino a due volte all’anno le armi detenute in collezione, con l’assurdità del limite dei “non oltre 62 colpi”.

ARMI A6, A7 e A8: chi deve fare cosa…

di Ruggero Pettinelli

Armi A6 e A7

L’emanazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/853, ma soprattutto la sua prevista entrata in vigore il 14 settembre (cioè tra pochissimi giorni), ha giustamente scatenato sul web le domande, le perplessità e le preoccupazioni dei possessori di armi che con la direttiva europea sono state riclassificate nelle categorie A6 e A7, per le quali è prevista una specifica disciplina giuridica ai fini di consentirne il possesso. Vediamo insieme, brevemente ma (si spera) con chiarezza, chi dovrà fare cosa.

Cosa sono A6 e A7?

Secondo la direttiva europea 2017/853, nella categoria A6 ricadono le armi demilitarizzate, cioè le armi che un tempo erano militari e sparavano a raffica ma che in seguito sono state modificate eliminando la raffica, per consentirne la vendita sul mercato civile. Esempio: Ak47, Ar 70/90, Fal Bm 59 eccetera.
Ricadono nella categoria A7 le armi semiautomatiche percussione centraledotate di serbatoio con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e 10 colpi per le armi lunghe.

Cosa prevede il recepimento?

Il decreto (articolo 12) prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la detenzione delle armi A6 e A7, nonché dei relativi caricatori di capacità superiore al limite indicato sopra, sia consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal Coni, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni.
Per la verità sarebbe anche prevista la possibilità di richiedere la licenza di collezione per questo tipo di armi, senza dover essere iscritti a una federazione sportiva, ma il decreto precisa che questa facoltà è esperibile solo in "casi eccezionali debitamente motivati" (come prevedeva peraltro la direttiva europea). Quindi, è lecito presumere che sarà estremamente complicato riuscire ad avere una tale autorizzazione.

Quali soggetti ricadono nell'obbligo?

Ricadono nell’obbligo di essere iscritti a una federazione sportiva tutti coloro i quali hanno acquistato una di tali armi o almeno uno dei caricatori indicati, dopo il 13 giugno 2017. Per coloro i quali hanno acquistato tali armi prima del 13 giugno 2017, questo obbligo non si applica e prosegue tutto esattamente come prima. Quando, però, un cittadino che ha acquistato un’arma A6 o A7 prima del 13 giugno 2017 la venderà, l’acquirente sarà obbligato a essere iscritto a una federazione sportiva o a un Tsn, per poterla detenere.

Iscritti... da quando?

Lo stesso decreto legislativo di recepimento fissa un termine preciso entro il quale chi ha comprato armi A6 e A7 (o caricatori) dopo il 13 giugno 2017 dovrà iscriversi a una federazione sportiva o a un Tsn: questo termine è il 31 dicembre 2018.

 

Armi A8

Tra i contenuti più oscuri della direttiva 2017/853 e del decreto legislativo 104/2018 di recepimento, c’è la questione delle armi che ricadono nella nuova categoria europea A8. Per tali armi, diversamente dalle A6 e A7, non è stata stabilita una detenibilità “condizionata”, ma è stato stabilito che non potranno essere più detenute, salve isolate eccezioni con specifica licenza di collezione. Ovviamente questo non riguarda chi già le deteneva da tempo, che potrà continuare a detenerle come prima (ma non potrà venderle). Il problema, però, si pone per il fatto che il decreto di recepimento ha stabilito che il “confine” tra detenibilità e non detenibilità è che l’acquisto dell’arma sia avvenuto prima o dopo il 13 giugno 2017, data di entrata in vigore della direttiva (e non del relativo recepimento, che sarà il 14 settembre). Quindi, gli appassionati che abbiano acquistato un’arma A8 dopo il 13 giugno dell'anno scorso, saranno costretti a rottamarla o a versarla a un museo o a un possessore di licenza ex articolo 28 Tulps (costruzione armi da guerra). E hanno tempo fino al 31 dicembre per farlo.

Ma quali?

Il problema fondamentale è che dal momento che la categoria A8 è nuova, in realtà non si sa quali armi vi rientrino oppure no. La direttiva specifica che le armi A8 sono “Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi”.
L'unica interpretazione logica è che si tratti comunque di “armi lunghe” (quindi fucili o carabine con canna lunga più di 300 mm e lunghezza totale superiore a 600 mm), anche se l'ambiguità della formulazione del passaggio tra parentesi “armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate” (senza più la parola "lunghe") potrebbe (il condizionale è d’obbligo) spingere qualche solerte burocrate a includere tutte quelle armi classificate come pistola, che però presentano le caratteristiche tipiche di una carabina (come i vari Ar15 con canna di lunghezza inferiore a 300 mm). Interpretazione che è ovviamente da respingere decisamente.

Come si fa a saperlo?

Il punto fondamentale è che in questo momento è impossibile sapere se la propria arma ricada sotto la definizione di “A8”, perché a questo punto è logico presumere che sia il Banco di prova a dover stabilire se dare una interpretazione più “estensiva” al concetto oppure più “restrittiva”. Anche nel caso in cui, però, si decidesse di includere solo le armi effettivamente “lunghe” nel concetto di A8, resta il fatto che occorrerà esaminare un buon numero di esse, per capire se la rimozione o il ripiegamento del calcio abbassino la lunghezza totale al di sotto dei fatidici 60 cm. Un dato, tra l’altro, che ben raramente si incontra nelle schede tecniche che i produttori predispongono per tali armi. Il tutto, attenzione, dovrà tra l’altro essere svolto in tempi a dir poco rapidi, per consentire a chi ne abbia acquistata una dopo il 13 giugno 2017 di disfarsene entro il 31 dicembre 2018 o, in alternativa, di avviare la procedura per la concessione della speciale licenza di collezione prevista dall’articolo 12 del decreto (che si rilascia, però, solo in casi "eccezionali e debitamente motivati", con onerosi adempimenti anti-intrusione).

Quindi?

La situazione potrebbe essere potenzialmente esplosiva, sicuramente però presenta elevati profili di antigiuridicità. Tra l’altro, nel momento in cui un detentore di tali armi, acquistate dopo il 13 giugno 2017, fosse costretto a rottamarle, a nostro avviso insorgerebbe un diritto costituzionale ad avere un equo indennizzo dallo Stato, visto che si parla, in pratica, di una vera e propria espropriazione. Come se non bastasse la confusione, occorre anche considerare che a questo punto è possibile che i vari Paesi Ue, in funzione dell'interpretazione rigoristica o estensiva del concetto di A8, considerino determinate armi come vietate e altri invece no. Insomma, un gran bel vespaio...