Detenzione e Custodia munizioni

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Detenzione e custodia delle munizioni – Focus a cura di Michele Alfarone

Cari amici appassionati di armi, questo mese trattiamo la detenzione e la corretta custodia delle munizioni delle armi da fuoco. Considerate questo articolo un supporto da consultare ogni qualvolta sorgano dubbi sul comportamento da tenere in materia di detenzione e custodia delle cartucce. Può accadere in quanto l’art.97 del regolamento di esecuzione al Tulps è una normativa che risale agli anni ‘70 e che, oltre ad essere poco chiara, nel tempo ha subito variazioni e sovrapposizioni legislative che certamente non l’hanno semplificata.

Munizioni e cartucce, ad oggi, vengono spesso considerate sinonimi anche se, originariamente, avevano un significato diverso. Infatti, munizione è un termine generico con il quale si intende tutto ciò che costituisce il caricamento di un’arma da sparo (l’arma da sparo è quella in grado di espellere un proiettile attraverso una canna, ma senza sfruttare la forza lavoro prodotta dalla combustione di una carica di lancio).

La cartuccia, invece, è il munizionamento delle armi da fuoco moderne portatili, ossia armi da fuoco che possono essere utilizzate e portate individualmente. La cartuccia è composta dal bossolo che contiene la polvere da sparo (carica di lancio), l’innesco e dal proiettile o palla.

Iniziamo col dire che per poter acquistare le munizioni bisogna essere in possesso di un nulla osta per l’acquisto rilasciato dal Questore, o di un qualsiasi tipo di porto d’armi. Tali titoli devono obbligatoriamente essere in corso di validità. Chiunque sia in possesso dei titoli di cui sopra ai sensi dell’art.97, comma 1 Reg. Tulps, è autorizzato a detenere fino a un massimo di 1.500 cartucce per fucile da caccia, ossia a munizione spezzata, (pallini o pallettoni) o a palla unica, 200 cartucce per arma corta e fino a 5 chili di polvere da sparo per la ricarica casalinga delle cartucce. Qualora si volessero detenere polvere e munizioni, ambedue nei quantitativi massimi, andrebbe sottratto ai 5 kg di polvere il quantitativo di polvere corrispondente alle cartucce in detenzione. Per effettuare questo calcolo si utilizza la tabella delle equivalenze adoperata dagli armieri per la vendita di materiali esplodenti. Il Regolamento del Tulps all’art.3 Capitolo VI Allegato B dispone che 1 kg di polvere da lancio è pari a:

  • n.300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera;
  • n.560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo;
  • n.4.000 cartucce per arma corta; n.12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga;
  • n.25.000 cartucce per armi Flobert; n.12000 cartucce da salve; n.24.000 cartucce della V categoria gruppo E (cartucce da salve per armi di libera vendita).

Questa tabella in realtà è stata prevista per chi è titolare di licenza professionale (armiere), ma viene utilizzata anche dai privati cittadini che effettuano la ricarica casalinga per cui hanno in detenzione polvere e munizioni.

Ciò accade in quanto la normativa in merito non offre riferimenti precisi. Ad ogni modo, per coloro i quali detengono polvere e munizioni, il mio consiglio è quello di tenersi abbondantemente al di sotto della sottrazione da effettuare di cui abbiamo parlato sopra, in quanto i dosaggi della polvere nelle cartucce in genere non sono mai precisi. Questo per non incorrere in pesanti sanzioni. Invece, per quanto riguarda le cartucce a pallini del fucile da caccia, l’art.26 della legge 110 del 1975 recita che è possibile detenere fino a 1000 cartucce senza nessun obbligo di denuncia, a condizione che il proprietario sia in possesso di armi denunciate regolarmente; inoltre, bisogna fare attenzione al fatto che le 1000 cartucce a pallini rientrano nel totale delle 1500 cartucce per fucile da caccia detenibili. Ovvero: se si detengono 1000 cartucce a pallini non denunciate, si possono anche detenere un numero di 500 e non oltre cartucce a palla per un totale di 1500 cartucce totali.

L’Art.13 della legge quadro sulla caccia 157/92 specifica quali calibri sono da considerarsi da caccia: “L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40”.

Tutte le cartucce a pallini per fucili di calibro inferiore al 12 sono da considerarsi per uso venatorio, tranne il 6 mm Flobert, non considerato più da caccia dopo la legge antiterrorismo n.43 del 2015. Per le carabine da caccia il decreto legislativo 204 del 2010 stabilisce che: “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’art.13 della legge il febbraio 1992, n.157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40”.

Ciò significa che se un bossolo ha un calibro dalla bocca di 5,6 mm deve essere lungo almeno 40 mm: invece, se il calibro del bossolo è superiore a 5,6 mm, può essere anche più corto di 40 mm. Detto questo, rientrano tra i calibri da caccia anche quelli nati per pistole che però vengono utilizzati nelle carabine, come ad esempio il calibro 9 x 21 mm. Per questo caso il decreto 204 del 2010 recita che: “Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche”.

Si precisa che è consentito il comodato di armi da caccia o sportive per cui si possono detenere munizioni che non siano compatibili con le armi che si hanno in denuncia ai sensi dell’art.22 L. n. 110/1975.

L’art.58 del regolamento di esecuzione al Tulps chiarisce che la denuncia delle munizioni deve contenere “indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni, e delle materie esplodenti”, quindi se deteniamo armi di calibri diversi e munizioni miste, secondo la normativa, dobbiamo denunciarne il quantitativo per ciascuna. In realtà, sembrerebbe che l’importante sia il quantitativo massimo di cartucce detenute, indipendentemente dal tipo.

Purtroppo, come già specificato, le norme che riguardano l’argomento non sono chiare; è necessario sempre accertarsi che la Questura locale non applichi delle restrizioni particolari o delle interpretazioni diverse a livello territoriale. Ad esempio, con la circolare del 7/09/2022 CAT. III Mass emessa dalla Questura di Roma si mette in evidenza che l’Art.58 non specifica in nessun modo la distinzione tra calibri, bensì “[…] dispone che venga fatta denuncia di munizioni distinguendo per specie e quantità. Dalla lettura della normativa di riferimento si evince come l’indicazione ‘per specie’ sia riferibile unicamente alla distinzione relativa al munizionamento utilizzabile sulle armi corte e quello utilizzabile sulle armi lunghe […]”. 

Dunque, documentatevi presso la vostra Questura di competenza su come viene interpretata la Norma. Fate particolare attenzione anche quando vi recate in armeria per acquistare le cartucce. Controllate sempre che sul documento che vi rilascia l’armiere vi sia scritta la motivazione corretta dell’acquisto delle cartucce, ossia: primo acquisto (da denunciare), reintegro, utilizzo immediato. 

Nello specifico la prima volta che acquistate le cartucce, l’armiere vi rilascerà un modulo che firmerete in duplice copia, dove è riportato nome e cognome, il numero del vostro porto d’armi, il quantitativo e tipo di cartucce che avete acquistato con la data e l’ora. La copia che conservete va consegnata al vostro commissariato di P.S. di appartenenza o Comando dei Carabinieri, entro le 72 ore dal rilascio insieme al modulo di denuncia delle munizioni, che potete scaricare da internet sul sito della Questura. La seconda copia rimane all’armiere che ha l’obbligo di inviarla per conoscenza sempre al vostro commissariato di appartenenza o Comando dei Carabinieri. Alcune armerie ormai non tengono più la seconda copia, ma iscrivono su un registro l’acquisto delle cartucce da parte dei possessori di porto d’armi.

Tale registro è a disposizione ovviamente della Questura per i controlli di routine. Comunque, metterà sempre al corrente la Questura o il commissariato dell’avvenuto acquisto. Attenzione: il primo quantitativo denunciato vi limiterà successivamente a detenere sempre al massimo quel quantitativo, sempre comunque rispettando il massimo di 200 cartucce.

Si parla di reintegro delle cartucce quando già una volta avete denunciato l’acquisto delle cartucce e avendole esplose in parte o tutte volete riacquistarle. In questo caso, non vi è alcun obbligo di denunciarne di nuovo l’acquisto presso il Commissariato o presso la stazione dei Carabinieri della vostra zona di residenza, fermo restando che l’acquisto di reintegro corrisponda alla stessa quantità o meno di cartucce esplose e comunque non superi la quantità dichiarata in denuncia come detenzione. Ricordatevi che se non avete una licenza prefettizia il limite di cartucce detenibili è sempre di 200.

Stessa cosa vale per la polvere da sparo. Coloro i quali effettuano la ricarica casalinga, come già detto, possono detenere massimo 5 kg di polvere da sparo oltre alle 200 cartucce. Ovviamente se è stato denunciato a suo tempo soltanto 1 kg di polvere e questa è attualmente finita, è possibile acquistarne un altro kg senza doverlo denunciare di nuovo (reintegro). Mentre se vogliamo acquistarne un quantitativo maggiore, dobbiamo denunciarne la differenza. Esempio: se abbiamo denunciato a suo tempo 1 kg di polvere da sparo ed essendo finita ne vogliamo acquistare 5 kg, 1 kg è da considerarsi reintegro, mentre i 4 kg in esubero sono da denunciare, per cui avremo in detenzione un totale di 5 kg di polvere da sparo. È consentita senza alcun obbligo di denuncia la detenzione di un numero illimitato di bossoli, bossoli innescati, e palle.

Ora vediamo di chiarire il concetto di consumo immediato. In base alla normativa, se acquistiamo del materiale esplodente, entro 72 ore deve essere fatta denuncia; quindi anche se dichiariamo che ne facciamo un uso immediato, l’armiere comunque segnala il nostro acquisto e le munizioni acquistate andranno a sommarsi a quelle già in nostro possesso. State molto attenti che il concetto di detenere non è limitato a ciò che abbiamo in casa ma si estende a ciò che è in nostro possesso. Di conseguenza, il concetto di consumo immediato vale nel momento in cui vogliamo far sapere alla Questura che acquistiamo munizioni (rispettando il limite massimo di 200 munizioni detenute) e le esplodiamo entro le 72 ore. In nessun caso il consumo immediato non ci autorizza a detenere più di 200 munizioni; la denuncia non è obbligatoria se non superiamo il limite massimo di munizioni che abbiamo in denuncia.

La circolare del 7/09/2022 CAT. III Mass della Questura di Roma, specifica che “[…] le munizioni acquistate per consumo immediato, ovvero per essere consumate prima dello scadere delle 72 ore previste per la denuncia di detenzione, non devono essere denunciate”. Così scritto lascia ad intendere che essendo acquistate per consumo immediato possiamo comunque a prescindere di quante ne abbia già in detenzione, acquistarne altre 200 massimo perché le esplodiamo entro le 72 ore. Bisogna tenere sempre a mente che la Norma è quella alla quale dobbiamo fare riferimento. La circolare è valida solo per la Questura di Roma e provincia e informatevi che la vostra interpretazione sia corretta. Controllate sempre presso la vostra Questura locale. 

In ultimo, concludiamo affermando che con certezza le munizioni acquistate presso il T.S.N. dove c’è l’obbligo di esploderle immediatamente non vanno in ogni caso denunciate. Importante è specificare che il limite di 200 colpi per pistola e i 1500 colpi per fucile da caccia non si riferisce alle munizioni denunciate, bensì a quelle detenute.

L’Art.97 del Regolamento Tulps è inserito nella parte che riguarda la prevenzione degli infortuni e dei disastri, e non in quella delle autorizzazioni o della pubblica sicurezza. Leggendo attentamente tale Articolo si evince che il limite di detenzione delle cartucce è riferito al deposito e non alla persona. È evidente che i limiti imposti sono determinati per evitare incidenti (disastri) in caso di incendio nei locali di detenzione.

Per le stesse motivazioni se in una famiglia ad esempio marito e moglie sono titolari di porto d’armi sportivo e quindi condividono la stessa passione per le armi, non possono cumulare 400 cartucce nello stesso luogo (deposito), altrimenti si incorre nel reato. Detto articolo di legge parla di deposito separato, per cui si comprende che in un’abitazione ciò è impossibile. Usando la regola del buon senso, a cui faccio spesso riferimento, si consiglia di detenere separatamente le cartucce dell’uno e dell’altro tiratore, possibilmente non in stanze attigue, ma il più possibile distanti l’una dall’altra. Per completare l’argomento sulla detenzione delle munizioni, come già citato, sussiste la possibilità di superare i limiti di detenzione di 200 e di 1500 cartucce, richiedendo una licenza al Prefetto. Il Ministero degli Interni con tre Circolari interpretative chiarisce:

  • con circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, risulta possibile concedere la licenza dal Prefetto senza dover predisporre particolari adeguamenti dei locali di detenzione delle cartucce;
  • con circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006, i possessori di licenza prefettizia, anche se autorizzati alla detenzione massimo di 1.500 cartucce in aggiunta alle normali 200, possono trasportare soltanto 600 munizioni per volta;
  • con circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007, il Ministero chiarisce quali siano le categorie autorizzate al rilascio della licenza Prefettizia: coloro i quali praticano l’attività agonistica, gli istruttori di tiro, i periti balistici, i giornalisti della stampa specializzata e i collezionisti di munizioni.

Tale licenza ha carattere permanente, ma potrà essere revocata nel momento in cui dovessero venir meno le condizioni oggettive che ne avevano consentito il rilascio. Ad esempio, motivo di revoca può essere perché il titolare cessa di fare l’istruttore di tiro o perché cessa la pratica sportiva.

La licenza di deposito in estensione per munizioni per arma corta è rilasciata dal Prefetto, (licenza prefettizia) mentre la denuncia delle munizioni è di competenza della Questura, Commissariato, o Comando dei Carabinieri. Qualora si dovesse essere in possesso di tale licenza, il mio consiglio è quello di fornire copia alla Questura (commissariato o comando dei Carabinieri di zona), in modo da portarli a conoscenza dell’autorizzazione ottenuta; inoltre, è importante, anzi, obbligatorio fare denuncia di detenzione delle munizioni detenute in virtù della licenza prefettizia in estensione in base ex art.38, comma 1 Reg. Tulps.

 

ATTENZIONE: Le normative in materia di armi possono subire variazioni, anche a livello territoriale e provinciale, per cui controllate sempre che nel tempo non ci siano state variazioni a quanto riportato sopra.

 

Perito Balistico Michele Alfarone

Responsabile Nazionale Tiro a Segno OPES